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O. 08/07/2004 n. 3361

Art. 5.

1. Fermi restando i poteri attribuiti al dott. Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania ai sensi dell'Ordinanza di protezione civile n. 3341/2004 e successive modi- fiche ed integrazioni, il Prefetto di Napoli, già Commissario delegato ex

art. 6 dell'Ordinanza n. 2425/1996, provvede al completamento di tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile relativi ai contenziosi ancora in corso, agli interventi di competenza nonchè alla gestione del personale operante presso la struttura commissariale di cui si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'Ordinanza n. 3345/2004.

2. Il Commissario delegato di cui all'Ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004, con riferimento alle particolari esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli è autorizzato altresì ad avvalersi di una unità di personale appartenente alla carriera prefettizia.

3. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative loro affidate, ai Prefetti delle province della regione Campania, in qualità di soggetti attuatori e di cui all'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, in ragione dei maggiori compiti loro affidati, e all'unità di personale di cui al comma 2, è corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'Ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004. Gli oneri relativi al compenso corrisposto al Prefetto di Napoli rimangono a carico delle risorse ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo Prefetto.

4. Per le specifiche problematiche concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti il numero dei consulenti previsto all'articolo 1, comma 8, del- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, così come integrato dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, è elevato di un'ulteriore unità.

Art. 6.

1. All'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003 n. 3309 dopo le parole: «può essere assunto» so- no aggiunte le parole: «ovvero prorogato».

2. Il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana è autorizzato a prorogare sino e non oltre il 31 dicembre 2004, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell' Ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di garantire e migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile è autorizzata l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004.

4. Con riferimento alle esigenze in materia di incendi boschivi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, del Decreto Legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 18 giugno 2002, n. 118, possono, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè con la normativa vigente in materia, essere rinnovati o prorogati i O.P.C.M. 8-07-2004 N. 3361 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile. contratti di diritto privato di cui all'art. 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3352, l'importo di euro 5.988.000,00 è ridotto di euro 988.000,00.

2. Il Presidente della regione Umbria, al fine di risolvere sollecitamente il contesto di grave criticità derivante dalla persistenza dei fenomeni connessi alla presenza di insetti nocivi nel lago Trasimeno e di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3353 è nominato Commissario delegato. Per tale finalità è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 988.000,00, secondo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.

3. Le risorse di cui al comma 2 saranno trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Umbria - Commissario delegato secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 si renderanno disponibili secondo le documentate necessità manifestate di volta in volta dal Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. La regione Veneto è autorizzata ad utilizzare le economie pari ad euro 1.150.000,00 di cui all'Ordinanza di protezione civile n. 2884 del 1998 e pari ad euro 500.000,00 di cui alle Ordinanze di protezione civile n. 2722 del 1997 e n. 3027 del 1999, da destinare agli eventi calamitosi del 2002 per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato d'emergenza.

Art. 9.

1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 citato in premessa, il Ministero dell'interno provvede alla prosecuzione di tutti gli interventi necessari al superamento del medesimo contesto critico, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'Ordinanza n. 3242/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare ulteriormente personale con contratto di lavoro temporaneo nel limite massimo di 400 unità, nonchè a disporre per l'allestimento di appo- siti locali, per l'attivazione e per l'ottimizzazione di collegamenti informatici, nonchè per l'adozione di ogni altra iniziativa negoziale necessaria al reperimento di beni e servizi necessari al superamento dell'emergenza.

3. Il Ministero dell'interno può, altresì, autorizzare, ulteriori unità di personale in servizio direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell'emergenza in rassegna allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite. Il predetto personale è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno, nel limite massimo di 1070 unità.

4. Agli oneri conseguenti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per l'anno finanziario 2004, così come integrati con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 80, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 10.

1. In relazione alle iniziative assunte dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, per le finalità di cui all'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare i necessari atti convenzionali, disciplinando termini e modalità per il conseguimento tempestivo dei servizi e delle forniture occorrenti. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004 Il Presidente: Berlusconi O.P.C.M. 8-07-2004 N. 3361 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile.

 

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